Spesso la normativa prevede che le uscite di sicurezza, o le porte installate lungo i percorsi, si aprano nel verso dell'esodo.

Tale obbligo comporta, quasi sempre, l'utilizzo di dispositivi di apertura delle porte, spesso chiamati maniglioni antipanico, aventi particolari caratteristiche.

Il DM 03/11/2001, nel regolamentare la materia, ha prescritto che tutti i dispositivi già installati e privi di marcatura CE, venissero sostituiti, dopo una proroga, entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Vale la pena porre molta attenzione all'installazione di tali dispositivi in quanto, oltre alla verifica della marcatura CE va verificata l'idoneità del dispositivo ad essere utilizzato in luoghi con elevato affollamento e di essere, eventualmente, applicabile a porte resistenti al fuoco.

In base al tipo di presenza nei locali tali dispositivi possono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125. 

 

DATA

MODELLO

ARGOMENTO

03/11/2004

DM 03/11/04

Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

12/05/2004

CHIARIMENTO 12/05/04, n° P444/4122 sott. 54/9

Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito. –

14/12/2004

Lettera Circolare 14/12/04, n° 10493

Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

29/05/2008

Lettera Circolare 29/05/08, n° P720/4122 sott. 54/9

Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento (Spiega il campo di utilizzo di tali porte e le caratteristiche delle stesse in merito alla spinta da applicare per il loro uso. Ha in allegato un chiarimento inerente le “Porte installate su uscite di piano e lungo le vie di esodo. Richiesta di chiarimenti normativi.”. N.d.R.)

06/12/2011

DM 06/12/2011

Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e  la manutenzione dei dispositivi per l’apertura  delle  porte  installate lungo  le  vie  di  esodo,  relativamente alla  sicurezza  in   caso d’incendio.

04/04/2012

Lettera Circolare 04/04/12, n° 4962

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

04/04/2012

Lettera Circolare 04/04/12, n° 4963

Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”.

01/09/2021

DM 01/09/2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

15/09/2022

DM 15/09/2022

Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».