Importante, per la comprensione della prevenzione incendi, è la conoscenza delle norme generali, ossia l’origine della prevenzione incendi, le sue finalità e le sue conseguenze.

L’inizio della prevenzione incendi con attività sottoposte a controllo da parte del C.N.VV.F ha avuto origine con il DPR 547/55 dove, agli artt. 36 e 37 venne introdotta l’approvazione di progetti per un elenco di aziende e lavorazioni che sarebbero divenute soggette a controllo da parte dei VV.F., tali aziende erano però legate alla presenza di lavoratori subordinati. L’elenco è stato riportato su due tabelle nel DPR 689/59. Il DPR 547/55, abrogato, è stato ripreso, in questa parte, dal D. Lgs 81/08, che ha mantenuto tale impostazione.

Un’altra lista di attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi è stata quella allegata al DM 16/02/82 emanato in forza alla legge 966/65.

L’allegato I al DPR 151/2011 sostituisce entrambi gli elenchi.

È utile evidenziare che, collegato al D. Lgs 626/94 (adesso D. Lgs 81/08), relativo alla sicurezza sul lavoro, è il DM 10/03/98 attinente la protezione contro gli incendi; esso può essere impiegato come utile riferimento per progetti di Prevenzione Incendi di attività non normate da specifici provvedimenti.

Nel 2007 sono stati pubblicati tre importanti decreti, due di essi, il DM 16/02/07 ed il DM 09/03/2007, hanno modificato il modo di effettuare la classificazione e la definizione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il terzo, il DM 09/05/2007, consente, in determinati casi, l’approccio  ingegneristico  alla sicurezza antincendio, campo nel quale, da un po’ di tempo, si effettuano studi per consentirne la possibilità di impiego.

Col DPR 151/2011 vengono abrogati tra gli altri,  il DPR 689/59 ed il DM 16/02/82 assieme ai loro allegati riportanti le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, entrambi sostituiti dall’allegato I al nuovo DPR e riportati, nel presente lavoro, nei titoli relativi alle attività munite di atti specifici di prevenzione incedi.