ATTIVITÀ 34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

34

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

 

Fino a 50.000 kg

Oltre 50.000 kg

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

43

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività inserisce, fra i depositi di carta, gli archivi di materiale cartaceo e le biblioteche.

 

Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate. 

 

Argomenti

Normativa principale

  -  Norme specifiche

  -  DM 22/02/06 (per archivi all'interno di edifici adibiti ad uffici rientranti nel campo di applicabilità del decreto stesso)

 

 

PROCEDURE  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

17/07/2003

CHIARIMENTO 17/07/03, n° P682/4101 sott. 106/77

Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982.-

 

 

NORME APPLICABILI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



(Impiego obbligatorio nel caso di attività di nuova realizzazione. 

Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti,
 qualora le misure fossero incompatibili con l'esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all'intera attività)

(V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)


(Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, qualora le misure fossero incompatibili con l'esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all'intera attività)

 

 

(V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)

-   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA

ARGOMENTO

DM 30/11/1983  

Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004

Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007

Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007

Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.