ATTIVITÀ 25

Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

25

Fabbriche di fiammiferi;

depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

30

Fabbriche e depositi di fiammiferi

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività stabilisce, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi, un quantitativo in massa minimo di 500 kg.

  

La norma che ha regolato l’aspetto depositi è la LC 01/02/97 n° P223/4142.

Essa richiama la Circolare 19/07/49 n° 88, confermandone la sua validità, avendo questa fissata a 250 kg il limite al di sotto del quale l’attività non era da ritenersi soggetta a controllo di prevenzione incendi, aspetto superato in quanto il limite è adesso determinato.

Vedi anche all’allegato B, capitolo VI del TULPS (relativo agli esplosivi).

Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.

Le misure antincendio da applicare sono quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

Nei casi di modifiche e/o ampliamenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019  si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate nion essendo ancora stata pubblicata la relativa RTV.

 

Argomenti

Normativa principale

  -  Norme specifiche

  -  Regio Decreto 06/05/1940, n° 635

  -  Circolare 19/07/1949, n° 88

   

NORME APPLICABILI

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



(Impiego obbligatorio nel caso di attività di nuova realizzazione. 

Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti,
 qualora le misure fossero incompatibili con l'esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all'intera attività)

(V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
(REGOLE TRADIZIONALI)


(Nel caso di modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti, qualora le misure fossero incompatibili con l'esistente, il progettista può scegliere di utilizzare le regole tradizionali alle modifiche e/o ampliamenti oppure il codice all'intera attività)

 

 

(V. NOTA 15/10/2019, n° 15406)

-   DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA

ARGOMENTO

DM 30/11/1983  

Termini,  definizioni  generali  e  simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 10/03/1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 31/03/2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

DM 03/11/2004

Disposizioni  relative  all’installazione  ed  alla  manutenzione dei dispositivi  per l’apertura  delle  porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

DM 15/03/2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

DM 15/09/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

DM 16/02/2007

Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

DM 09/03/2007

Prestazioni  di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DM 20/12/2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 

 

NORME SPECIFICHE

DATA

NORMA

ARGOMENTO

06/05/1940

Regio Decreto 06/05/40, n° 635

Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

19/07/1949

Circolare 19/07/49, n° 88

Deposito di fiammiferi

01/02/1997

Lettera Circolare 01/02/97, n° P223/4142 sott. 1

Depositi commerciali di fiammiferi - Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi.