ATTIVITÀ 17, 18, 19 e 20
ATTIVITÀ 17
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
ATTIVITÀ 18
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
ATTIVITÀ 19
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
ATTIVITÀ 20
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi[1], nitrato di piombo e perossidi inorganici
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
||
A |
B |
C |
||
17 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
|
Tutti |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
||||
24 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici |
|||
Principali differenze fra le attività di equiparazione Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività non contempla i perossidi organici. |
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
||
A |
B |
C |
||
18 |
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. |
|
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” |
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.” |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
||||
25 |
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni |
|||
Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività introduce, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” nelle condizioni di cui al punto stesso. |
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
||
A |
B |
C |
||
19 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici |
|
|
Tutti |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
||||
26 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori. |
|||
Principali differenze fra le attività di equiparazione Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività contempla i perossidi organici. |
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
||
A |
B |
C |
||
20 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi[2], nitrato di piombo e perossidi inorganici |
|
|
Tutti |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
||||
27 |
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici |
|||
Principali differenze fra le attività di equiparazione Non vi è alcuna differenza fra le due attività. |
Il riferimento principale che tratta l’argomento è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli allegati A e B al regolamento.
Una delle attuazione più comuni delle citate attività è quella dell’esercizio di minuta vendita (armeria), per la quale le misure di prevenzione incendi sono riportate al capitolo VI dell’allegato B al RD 06/05/1940, n. 635 e ss.mm.ii. e sono stati emessi alcuni chiarimenti.
Si riporta l’elenco delle norme sull’argomento e quelle ad esse collegate.
Vale la pena precisare che, spesso, viene considerata quale norma di riferimento, per la prevenzione incendi, il DM 23/09/1999, che in realtà ha modificato l’allegato B al RD 635/40. L’uso di tale DM, al posto del regio decreto, potrebbe comportare l’adozione di misure di sicurezza superate, in quanto, le ulteriori modifiche all’allegato B al regio decreto ( per esempio DM 09/08/2011), non vengono riferite al DM 23/09/1999.
Si ritiene utile riportare la composizione degli allegati al RD, con il particolare del B, riportanti le misure di sicurezza:
Capitoli dell’allegato B
|
|
|
PROCEDURE
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
15/02/2013 |
CHIARIMENTO 15/02/13, n° 2289 | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti (Relativo agli adempimenti per l’aggiornamento della licenza, e quindi del certificato di prevenzione incendi, per gli esercizi di minuta vendita, previsto dall’art. 6 c. 3 del DM 09/08/2011 a seguito della riclassificazione dei materiali esplodenti. N.d.R.) |
19/11/2014 |
DM 19/11/14 | Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti. |
17/03/2015 |
CHIARIMENTO 17/03/15, n° 3332 | D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell’Allegato I - Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo. (Inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incedi di tali “riservette”. N.d.R.) |
18/05/2016 | NOTA 18/05/16, n° 6251 | D.P.R.151/11. Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. (Inerente a quale classificazione di prodotti esplodenti fare riferimento col termine “libera vendita” per l’att. riportata al n. 18 dell’allegato I al DPR 151/2011. N.d.R.) |
20/07/2020 | NOTA PS 20/07/2020, n° 557/PAS/U/007884/XVJ (53) | Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi. |
ASPETTI COMUNI
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
06/05/1940 |
Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) |
|
01/02/1952 |
Acido picrico |
|
30/06/1964 |
Riconoscimento e classificazione di esplosivi. |
|
14/03/1974 |
Recinzione nelle fabbriche di manufatti esplodenti di cat. IV (Artifici) - Quesito |
|
28/06/1986 |
Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti. |
|
19/09/2002 |
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. |
|
04/04/2010 |
Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. |
|
04/11/2010 |
Decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n. 93 del 22 aprile 2010). |
|
09/08/2011 |
Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973. |
|
04/06/2014 |
Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» |
|
17/06/2014 | Comunicato GU 17/06/14 |
Modifica dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973. |
29/07/2015 | D. Lgs. 29/07/15, n° 123 |
Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. |
[1] Così nel decreto. Verosimilmente da leggersi “alcalino-terrosi”.
[2] Così nel decreto. Verosimilmente da leggersi “alcalino-terrosi”.