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ATTIVITÀ 17, 18, 19 e 20

 

ATTIVITÀ 17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ATTIVITÀ 18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

ATTIVITÀ 19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

ATTIVITÀ 20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi[1], nitrato di piombo e perossidi inorganici 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

17

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

24

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività non contempla i perossidi organici.

 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.”

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

25

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività introduce, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, gli esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” nelle condizioni di cui al punto stesso.

 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

26

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Nessuna sostanziale modifica tranne che la nuova attività contempla i perossidi organici.

 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

20

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi[2], nitrato di piombo e perossidi inorganici

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

27

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Non vi è alcuna differenza fra le due attività.

 

 

Il riferimento principale che tratta l’argomento è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli allegati A e B al regolamento.

Una delle attuazione più comuni delle citate attività è quella dell’esercizio di minuta vendita (armeria), per la quale le misure di prevenzione incendi sono riportate al capitolo VI dell’allegato B al RD 06/05/1940, n. 635 e ss.mm.ii.  e sono stati emessi alcuni chiarimenti.

Si riporta l’elenco delle norme sull’argomento e quelle ad esse collegate.

Vale la pena precisare che, spesso, viene considerata quale norma di riferimento, per la prevenzione incendi, il DM 23/09/1999, che in realtà ha modificato l’allegato B al RD 635/40. L’uso di tale DM, al posto del regio decreto, potrebbe comportare l’adozione di misure di sicurezza superate, in quanto, le ulteriori modifiche all’allegato B al regio decreto ( per esempio DM 09/08/2011), non vengono riferite al DM 23/09/1999.

 

Si ritiene utile riportare la composizione degli allegati al RD, con il particolare del B, riportanti le misure di sicurezza: 

Allegati al RD 635/40

 

Capitoli dell’allegato B

  • Capitolo I: Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1a, 2a e della 3a categoria (Polveri, Dinamiti, Detonanti);
  • Capitolo II: Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 4ª categoria (Artifici);
  • Capitolo III: Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della 5ª categoria (Esplosivi di sicurezza);
  • Capitolo IV: Condizioni da soddisfarsi nello impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive;
  • Capitolo V: Uso delle mine;
  • Capitolo VI: Esercizi di minuta vendita;
  • Capitolo VII: Cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili.
  • Capitolo VIII: Sicurezza esterna ed interna;
  • Capitolo IX: Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione;
  • Capitolo X:                                                                            -  Sicurezza contro gli incendi;                                              - Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche           - Sicurezza contro azioni dall'esterno
  • Capitolo XI: Lavoro notturno;
  • Capitolo XII: Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti dallo stabilimento o dal cantiere;
  • Capitolo XIII: Disposizioni finali e transitorie.
  • Allegato A: Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti
  • Allegato B: Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e della 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti).
  • Allegato C: Licenze  di trasporto
  • Allegato D: Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive.

 

    

PROCEDURE 

DATA

NORMA

ARGOMENTO

15/02/2013

CHIARIMENTO 15/02/13, n° 2289 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti (Relativo agli adempimenti per l’aggiornamento della licenza, e quindi del certificato di prevenzione incendi, per gli esercizi di minuta vendita, previsto  dall’art. 6 c. 3 del DM 09/08/2011 a seguito della riclassificazione dei materiali esplodenti. N.d.R.)

19/11/2014

DM 19/11/14 Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.

17/03/2015

CHIARIMENTO 17/03/15, n° 3332 D.P.R. 151/11, p.to 17.1.C dell’Allegato I - Riservette settimanali di esplosivi ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. 128/59 presso una cava di quarzo. (Inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incedi di tali “riservette”. N.d.R.)
 18/05/2016 NOTA 18/05/16, n° 6251 D.P.R.151/11.  Allegato I - Att. n. 18: Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. (Inerente a quale classificazione di prodotti esplodenti fare riferimento col termine “libera vendita” per l’att. riportata al n. 18 dell’allegato I al DPR 151/2011. N.d.R.)
20/07/2020 NOTA PS 20/07/2020, n° 557/PAS/U/007884/XVJ (53) Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi.

 

 

ASPETTI COMUNI  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

06/05/1940

Regio Decreto 06/05/40, n° 635

Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

01/02/1952

Circolare 01/02/52, n° 6

Acido picrico

30/06/1964

DM 30/06/64

Riconoscimento e classificazione di esplosivi.

14/03/1974

Lettera Circolare 14/03/74, n° 6703/4179

Recinzione nelle fabbriche di manufatti esplodenti di cat. IV (Artifici) - Quesito

28/06/1986

Circolare 28/06/86, n° 17

Inclusione dei perossidi organici fra le sostanze esplodenti.

19/09/2002

DM 19/09/02, n° 272

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

04/04/2010

D. Lgs. 04/04/10, n° 58

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

04/11/2010

Circolare PS 04/11/10, n° 557/PAS.19818-XV.H.MASS(77)bis

Decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58 recante attuazione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (G.U. n. 93 del 22 aprile 2010).

09/08/2011

DM 09/08/11

Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973.

04/06/2014

DM 04/06/14

Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973»

17/06/2014 Comunicato GU 17/06/14

Modifica dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973.

 29/07/2015  D. Lgs. 29/07/15, n° 123

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

 

 


[1] Così nel decreto. Verosimilmente da leggersi “alcalino-terrosi”.

[2] Così nel decreto. Verosimilmente da leggersi “alcalino-terrosi”.