ATTIVITÀ 15

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

15

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3

Fino a 10 m3

Oltre 10 m3 e fino a 50 m3

Oltre 50 m3

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

22

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

- con capacità da 0,2 a 10 mc

- con capacità superiore a 10 mc.

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività alza il limite per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da 0,2 m3 a 1 m3.

  

La norma connessa alla parte depositi è il DM 18/05/1995.

Un precedente chiarimento, la L.C. 25/09/86 n° 19224/4180, viene riportato in quanto, prima della pubblicazione del DM sopra citato, l’alcol etilico e l’alcol metilico erano considerati alla stessa stregua degli oli minerali in categoria B, per cui, le misure di sicurezza per i depositi di tali sostanze, erano quelle prescritte nel DM 31/07/34.

Analogo discorso può essere fatto per le rivendite, per le quali, gli articoli 84 e 85 del DM 31/07/34, possono essere adoperati per determinare le misure di sicurezza delle rivendite di alcoli.

Da notare che il D.M. 18/05/95 ha abrogato i disposti di legge preesistenti in materia, ma si riferisce solo all’alcol etilico, per cui, a rigore, i depositi di alcol metilico, utilizzato come additivo negli idrocarburi, dovrebbero essere realizzati secondo quanto disposto dal D.M. 31/07/34.

 

Argomenti

Normativa principale

  -  Norme specifiche

  -  DM 18/05/1995

  -  DM 31/07/1934

 

 NORME SPECIFICHE  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

31/07/1934

DM 31/07/34

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi (Artt. 84 e 85. N.d.R.)

06/02/1969

Circolare 06/02/69, n° 8

Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti. (Sul come considerare gli alcoli etilico e metilico.N.d.R.)

25/09/1986

Lettera Circolare 25/09/86, n° 19224/4180

Deposito alcoli – Chiarimenti. (Sul come considerare gli alcoli etilico e metilico. N.d.R.)

18/05/1995

DM 18/05/95

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.