ATT. 13A) CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI
Un aspetto particolare dei contenitori distributori rimovibili è che, pur essendo gli stessi di quelli previsti dal DM 19/03/1990, sono stati considerati distributori e potevano essere installati, per il tipo di utilizzo, presso imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori conto terzi o imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.
Quanto sopra espresso ha trovato sostegno nei chiarimenti finora emanati, per cui bisogna prestare molta attenzione alle condizioni per la loro installazione, come riportato dalle note, chiarimenti e circolari, che si sono succedute.
La norma che ha regolato la materia, fino all’entrata in vigore del DM 22/11/2017, è stato il DM 12/09/03.
L’entrata in vigore del DM 22/11/2017, che fa salvi i contenitori-distributori già approvati, supera i chiarimenti finora emanati.
Il DM 10/05/2018 fissa delle disposizioni transitorie per l’utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili conformi alle specifiche tecniche del DM 12/09/2003.
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
12/09/2003 |
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore 9 m3 , in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. [1] (Abrogato e sostituito dal DM 22/11/2017. N.d.R.) |
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24/03/2004 |
Contenitori distributori mobili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto - D.M. 12 settembre 2003. |
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27/01/2006 |
Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio. (All’art. 5 c. 4. N.d.R.) |
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31/03/2008 |
Contenitori-distributori di carburante mobili o rimovibili - Quesito. – (Inerente quale attività del DM 16/02/82 attribuire a tali contenitori e se considerare per essi applicabili le disposizioni di cui all’art. 37 del D.P.R. 547/55 se in presenza di lavoratori subordinati. N.d.R.) |
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29/10/2008 |
Decreto Ministero dell’Interno 12 settembre 2003 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’istallazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita geometrica non superiore a 9 mc., in contenitori – distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto”. Quesito. (Sulla possibilità di realizzare depositi con capacità complessiva superiore a 9 mc. N.d.R.) |
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14/11/2008 |
CHIARIMENTO 14/11/08, n° P1445-032101 01 4113 170B b 032101 01 4108 022 021 |
Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. - Quesito (Su quale attività si debba considerare per i contenitori - distributori rimovibili e come deve avvenire la comunicazione fra autosalone ed autorimessa di servizio. N.d.R.) |
17/03/2009 |
D.M. 12 settembre 2003. Attività di autotrasporto. (Riporta quali ditte di autotrasporti possono impiegare i contenitori-distributori rimovibili previsti dal DM 12/09/2003. N.d.R.) |
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04/03/2010 |
Quesiti di prevenzione incendi (Inerenti a: 1A) se considerare unica o meno più autorimesse divise da compartimenti fra loro comunicanti; 1B) tipo di comunicazione fra autorimessa e autosalone di esposizione; 1C) Caratteristiche del sistema di ventilazione nel caso di autorimessa avente in parte l'altezza del piano inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m.; 2) Assoggettabilità delle officine meccaniche con: a) più di 25 dipendenti ma con meno di 25 addetti all'officina; b) più edifici separati ognuna delle quali con meno di 25 addetti ma con più di 25 come totale; 3) Se considerare i contenitori distributori-rimovibili quali att. 15 o 18 dell'allegato al DM 16/02/82. N.d.R.) |
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14/04/2010 |
Domanda di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di carburanti ad uso privato. Riscontro (Inerente: 1) le possibilità di autorizzazione all’impiego dei contenitori distributori-mobili o rimovibili; 2) la possibilità di considerarli quale misura di deroga ai distributori fissi. N.d.R.) |
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01/09/2010 |
Istanze di deroga per le attività di cui al punto 18 dell’Allegato al D.M.16 febbraio 1982. Richiesta di installazione di contenitori .- distributori mobili di gasolio per autotrazione in attività non di autotrasporto. (Sulla possibilità di considerarli quale misura di deroga ai distributori fissi. N.d.R.) |
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25/02/2011 |
Quesito su attività soggetta al controllo prevenzione incendi – Riscontro. (Sull’assoggettabilità ai controlli di PI di distributori-contenitori mobili per mezzi presso aziende agricole per il rifornimento di macchine in uso fuori dalle stesse e per ditte di autotrasporti conto proprio. N.d.R.) |
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21/05/2013 |
Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi. (Relativo a quali attività considerare quando una regola tecnica, preesistente all’entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell’abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle “attività soggette a controllo” e, per esclusione, “non soggette”. N.d.R.) |
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27/12/2013 | Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C. (Inerente la possibilità di considerare in cat. C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C. N.d.R.) |
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24/06/2014 11/08/2014 |
DL 24/06/2014, n° 91 (Come convertito con L. 11/08/2014, n° 116) |
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (Inerente l’esenzione all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, in aziende agricole. N.d.R.) |
22/11/2017 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. | |
10/05/2018 | Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. | |
29/08/2018 | Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2017 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” e Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 recante “Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” Indicazioni app |
[1] È da tenere presente che il DM 12/09/03 è attinente a serbatoi per il rifornimento di carburanti, solo in categoria C, secondo la classificazione dettata dal DM 31/07/34, che reggono montati dei contatori e vengono considerati, ai fini antincendi, distributori (att. 13 – ex att. 18) e non depositi (att. 12 – ex att. 15). Le misure di prevenzione incendi contenute in tale DM sono diverse da quelle comprese nel DM 19/03/90 (contenitori-distributori mobili. V. att. 12 - ex att. 15)