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ATTIVITÀ 10, 11 e 12

 

ATTIVITÀ 10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

 

ATTIVITÀ 11

 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

 

 ATTIVITÀ 12

 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

 

  

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3

 

Fino a 50 m3

Oltre 50 m3

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

12

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

13

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività ingloba, sostanzialmente, le precedenti e alza il limite per l’assoggettabilità da 0,5 m3 a 1 m3.

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

11

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.

 

fino a 100 m3

oltre 100 m3

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

14

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività precisa quale sia il punto di infiammabilità da considerare per le sostanze considerate e fissa il limite per l’assoggettabilità a 5 m3.

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3

 

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità

geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per

capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

15

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

    a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc

    b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc

(Testo come modificato dal D.M. 27/03/1985)

16

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc

- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

17

Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività, che unifica sostanzialmente le precedenti, non distingue più, per l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, le attività a secondo l’uso (commerciale, industriale, agricolo, artigianale o privato)  e fissa, per l’assoggettabilità, un unico limite pari a 1 m3.

  

Tali attività hanno, come principale di riferimento, il decreto DM 31/07/34, che ha subito alcune modifiche ma rimane il punto di riferimento per la loro trattazione.

Spesso, parallelamente alla prassi amministrativa di prevenzione incendi, deve essere intrapreso l’iter per le autorizzazioni degli altri Enti interessati, in particolare la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo -, qualora il volume detenuto superi i 10 m3, per i depositi commerciali, o i 25 m3, per i depositi ad uso industriale, agricolo, privato, ecc. Tali competenze, a seguito della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono state trasferite alle regioni.

Nel presente lavoro viene trattato l’aspetto relativo alla prevenzione incendi, ma si è ritenuto opportuno inserire anche le principali norme di tipo procedurale-autorizzativo in materia.

È stato anche riportato il DM 24/05/99 n° 246, dichiarato in seguito incostituzionale, in quanto nel periodo durante il quale era vigente, ha consentito l’installazione di serbatoi da 50 m3; a tal proposito è stato pubblicato un chiarimento in data  23/01/2002 (V. Att. 13, ex att. 18).

Il DL 24/06/2014, n° 91 (Come convertito con L. 11/08/2014, n° 116) ha decretato che, i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi se installati presso imprenditori agricoli.

 

Argomenti

Normativa principale

  -  Procedure

  -  Aspetti comuni

  -  Att. 12: Depositi commerciali (ex att. 16)

  -  Att. 12: Contenitori distributori mobili (ex att. 15)

  -  DM 31/07/34

  -  DM 19/03/90 (contenitori-distributori mobili) - ABROGATO

  -  DM 22/11/2017  (contenitori-distributori) 

  

PROCEDURE  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

02/11/1933

Regio Decreto Legge 02/11/33, n° 1741

Disciplina dell’importazione,   della   lavorazione,   del   deposito   e  della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

18/04/1994

DPR 18/04/94, n° 420

Regolamento recante semplificazione delle  procedure  di  concessione  per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

19/10/1994

CHIARIMENTO 19/10/94, n° P2048/4188 sott. 4

Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw. (Sull’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di tali impianti. N.d.R.)

11/01/1995

DM 11/01/1995, n° 15824

Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.

20/05/1995

Circolare 20/05/95, n° 15 MI.SA. (95) 11, prot. n° P885/4112 sott. 53

D.P.R. del 18 aprile 1994, n° 420 e D.M. dell’11 gennaio 1995 - Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

23/08/2004

Legge 23/08/04 n° 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (Decreto che conferisce alle regioni il rilascio delle autorizzazioni per i depositi oli minerali che erano delle Prefetture. N.d.R.)

05/05/2005

CHIARIMENTO 05/05/05, n° P430/4112 sott. 53

Legge 23 agosto 2004 n° 239. Modifica del deposito di oli minerali.

12/12/2008

CHIARIMENTO 12/12/08, n° P1565 032101 01 4107 014 003

Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.

29/07/2010

CHIARIMENTO 29/07/10, n° 11595 032101 01 4107 014 003

Quesito - impianti di produzione biogas - Dm 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impienti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)

08/06/2011

CHIARIMENTO 08/06/11, n° 0008280-931 032101 01 4101 72B2 001

Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi – Quesito

20/06/2013

CHIARIMENTO 20/06/13, n° 8820

Attività n. 74 e n. 13 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151. Riscontro. (Inerente a se: 1) considerare il serbatoio di gasolio a servizio di centrali termiche come parte integrante dello stesso ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi; 2)  considerare la temperatura di infiammabilità o la classificazione di cui al DM 31/07/34 per l'individuazione della categoria, B o C, dei distributori di carburanti liquidi di capacità geometrica fino a 9 mc. N.d.R.)

28/03/2014

08/05/2014

NOTA 28/03/14, n° 4093

NOTA 08/05/14, n° 6178

D.P.R. 151/11. Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C di cui alle attività 12 e 13 dell’Allegato I. (Inerente la possibilità di considerare in categoria  C i liquidi infiammabili-combustibili con temperatura di infiammabilità < 65 °C. N.d.R.)

23/04/2014

CHIARIMENTO 23/04/14, n° 5289

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche. (Relativamente alla presenza di oli lubrificanti per organi in rotazione presso centrali idroelettriche. N.d.R.)

 

24/06/2014

11/08/2014

DL 24/06/2014, n° 91 (Come convertito con L. 11/08/2014, n° 116) Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (Inerente l’esenzione all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei depositi di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 m3, anche muniti di erogatore, in aziende agricole. N.d.R.)

24/07/2019

CHIARIMENTO 24/07/19, n° 11358 Quesiti inerente i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio (relativo a: 1) quale criterio adottare per determinare il valore della potenza complessiva per l’assoggettabilità; 2) all’assoggettabilità dei serbatoi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 kW. N.d.R.)

 

  

ASPETTI COMUNI  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

31/07/1934

DM 31/07/34

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento,  l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

19/11/1962

Circolare 19/11/62, n° 114

Vendita di petrolio agevolato in recipienti da 20 kg.

22/12/1962

Circolare 22/12/62, n° 132

Depositi ed impianti di oli minerali. Norme di sicurezza integrative di quelle stabilite nel decreto ministeriale 31 luglio 1934.

27/03/1969

Legge 27/03/69, n° 121

Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati

28/04/1969

Circolare 28/04/69, n° 33

Impiego contenitori non metallici.

10/03/1971

DM 10/03/71

Inclusione del polietilene nell’elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali.

31/03/1971

Circolare 31/03/71, n° 26

Legge 27 marzo 1969, n. 121 - Caratteristiche dei serbatoi interrati di tipo prefabbricato monolitico in cemento armato di capacità non superiore a 15 mc., destinati al contenimento di olii minerali e loro derivati delle categorie “B” e “C”.

24/04/1971

Circolare 24/04/71, n° 33

Impiego del polietilene nella fabbricazione dei contenitori portatili di olii minerali. Legge 27 marzo 1969, n. 121 e decreto ministeriale 10 marzo 1971.

01/07/1972

DM 01/07/72

Elenco dei materiali con i quali possono essere fabbricati i contenitori per oli minerali.

20/02/1973

Lettera Circolare PS 20/02/73

Stabilimenti di lavorazione e depositi di olii minerali. Custodia a mezzo di guardie particolari giurate.

14/01/1975

Circolare 14/01/75, n° 3

Deroga in via generale all’art. 91 del decreto ministeriale 31 luglio 1934. (Riporta l’ubicazione dell’impianto di riscaldamento nelle autorimesse, autofficine ed autocarrozzerie. N.d.R. )

23/01/1976

Lettera Circolare 23/01/76, n° 1607/4112

Stabilimenti di lavorazione, depositi di olii minerali - Misure di sicurezza. (Inerenti la custodia e la recinzione. N.d.R.).

22/12/1987

Lettera Circolare 22/12/87, n° 24649/4112

D.M. 31 luglio 1934 “Bacini di contenimento” - Chiarimenti

01/10/1993

CHIARIMENTO 01/10/93, n° 13689/4112/4

Serbatoi in polietilene per lo stoccaggio di alcoli o prodotti infiammabili - Quesito. -

24/02/1995

DM 24/02/95

Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 di approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’impiego e la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi. (Considera aspetti anche relativi all’att. 18 N.d.R.).

08/04/1995

CHIARIMENTO 08/04/95, n° P526/4101/106  sott. 49

DM 8/3/1985 - Punto 2.1. (Relativo alla possibilità di comunicazione fra i locali dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili e le abitazioni. N.d.R.)

20/05/1995

Circolare 20/05/95, n° 15 MI.SA. (95) 11, prot. n° P885/4112 sott. 53

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420 e decreto ministeriale dell’11 gennaio 1995 - Disciplina delle procedure di concessione ed autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

16/05/1996

DM 16/05/96, n° 392

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

20/01/1999

CHIARIMENTO 20/01/99, n° P10/4112 sott. 53

Deposito di emulsioni bituminose. (Relativamente alla assoggettabilità alle disposizioni del D.M. 31 luglio 1934 per tali  depositi. N.d.R.)

24/05/1999

DM 24/05/99, n° 246

Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi interrati. (Dichiarato in seguito incostituzionale. N.d.R.).

12/03/2002

CHIARIMENTO 12/03/02, n° P889/4112 sott. 53

Modifiche richieste dal Decreto del Ministero dell’Industria dei Commercio e dell’Artigianato n. 392 dei 16 maggio 1996 a depositi di oli anche se esistenti ed autorizzati ai sensi del D.M. 31 luglio 1934 - Quesito. -

03/07/2007

CHIARIMENTO 03/07/07, n° P24/4113 sott. 149

Distributore di gasolio agricolo - Ditta XXXX XXXX. - Lardirago - Strada XXXXXX. (Sul considerare soggetta a controllo di prevenzione incendi una azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi avente una colonnina distributrice collegata ad un serbatoio interrato di capacità < 25 mc. N.d.R.)

16/02/2009

CHIARIMENTO 16/02/09, n° P291 032101.01.4112.000.053

D.M. 31 luglio 1934. Zone di protezione per deposito di oli minerali.

19/07/2012

CHIARIMENTO 19/07/12, n° 9519

Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d’uomo dei serbatoi interrati. (Relativo anche alla possibilità di utilizzo di coperchi in polietilene ad alta densità. N.d.R.)