ATTIVITÀ 7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

Tutti

Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

96

Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività comprende, più in generale, le operazioni di ricerca degli idrocarburi; assoggetta anche lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e richiama esplicitamente anche il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

 

 

Il chiarimento prot. n° P2643/4167 sott. 17 del 21/01/95, aveva precisato che le attività estrattive minerarie in terraferma, nel settore degli idrocarburi, non erano da considerare soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi

Il D. Lgs 624/96, nel dare alcune indicazione sulle procedure per l’approvazione dei progetti inerenti l’estrazione tramite perforazione, fissa anche alcuni criteri di sicurezza. Esso, all’art. 84 prevede la trasmissione del progetto relativo alle misure di prevenzione incendi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per il parere di conformità e, all’art. 85 l’obbligo di sopralluogo ed il rilascio del CPI.

Successivamente, però, la lettera circolare del 19/05/97, n° P1066/4167 sott. 17, ribadisce che le attività estrattive su terraferma, non sono soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. n° 689 del 1959.

La rete di trasporto e distribuzione del gas naturale è oggi regolamentata dai DDMM 16/04/2008 e 17/04/2008; precedentemente era regolamentata dal DM 24/11/1984.

Il nuovo DPR 151/2011 inserisce tali attività in categoria C, assoggettandole al rilascio del CPI.

 

Argomenti

Normativa principale

  -  Procedure

  -  Norme specifiche

  -  DPR 09/04/1959, n°128

  -  DPR 24/05/1979, n° 886

  -  D. Lgs. 25/11/1996, n° 624

  

PROCEDURE  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

31/05/1986

Circolare 31/05/86, n° 15

Punto 96) D.M. 16 febbraio 1982: “Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886”. (Sul modo di procedere per il riscontro della rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato effettuato con visite-sopralluogo. N.d.R.)

14/05/1990

Lettera Circolare 14/05/90, n° 7926/4167

Punto 96 D.M. 16 febbraio 1982: “Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886” - Pareri preventivi Ispettori regionali e Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco.

21/01/1995

CHIARIMENTO 21/01/95, n° P2643/4167 sott. 17

Quesito inerente il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativo ai depositi di gasolina e ai gruppi elettrogeni installati presso gli impianti di produzione del gas.

25/11/1996

D. Lgs. 25/11/96, n° 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (V., per gli aspetti procedurali di prevenzione incendi, gli articoli 84 e 85, per le attività che si svolgono in terraferma e gli articoli  90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare, N.d.R.)

19/05/1997

Lettera Circolare 19/05/97, n° P1066/4167 sott. 17

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 - Chiarimenti in materia di prevenzione incendi   nelle attività estrattive condotte mediante perforazione. ( Riporta chiarimenti in merito agli aspetti procedurali di prevenzione incendi, in particolare gli articoli 84 e 85, per le attività che si svolgono in terraferma e gli articoli  90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare. È stata abrogata dalla lettera circolare prot. n. 15909 del 18/12/2012. N.d.R.)

18/12/2012

Lettera Circolare 18/12/12, n° 15909

Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011).


 

NORME SPECIFICHE  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

09/04/1959

DPR 09/04/59, n°128

Norme di polizia delle miniere e delle cave

24/05/1979

DPR 24/05/79, n° 886

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

25/11/1996

D. Lgs. 25/11/96, n° 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (V., per gli aspetti procedurali di prevenzione incendi, gli articoli 84 e 85, per le attività che si svolgono in terraferma e gli articoli  90, 92 e 93 per quelle che hanno luogo in mare, N.d.R.)

04/04/2002

DM 04/04/02

Attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE, per l’adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.