ATTIVITÀ 6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

  

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

 

Oltre 2,4 MPa

 

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

6

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar. Vengono inclusi in categoria A solo le reti fino a 24 Mpa di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività esclude, dai controlli di prevenzione incendi, tutte le reti di distribuzione con pressione non superiore a 0,5 Mpa e non solo le reti cittadine. Tale aspetto era stato già precisato con alcuni chiarimenti.

 

 Relativamente al gas naturale, l’attività, dopo essere stata regolamentata principalmente dal Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, viene oggi disciplinata dai DD.MM. 16 e 17 aprile 2008, rispettivamente per l’aspetto della distribuzione e per quello del trasporto.

Questi decreti disciplinano anche le cabine di decompressione e le reti di trasporto in attività industriali.

Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in queste situazioni, le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, considerando comunque le caratteristiche del gas interessato rispetto al metano quale la densità relativa rispetto all’aria, il suo potere calorifico, la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze o la sua corrosività rispetto al materiale che compone la tubazione.

Si precisa che per gli attraversamenti con linee ferroviarie o tranviarie extraurbane, le norme tecniche da utilizzare sono quelle emanate dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, come riportato al punto 3.4.2 del DM 24/11/84.

Argomenti

Normativa principale

  -  Norme specifiche

  -  DM 16/04/2008

  -  DM 17/04/2008

  -  DM 24/11/1984 (Per la parte ancora in vigore)

  -  DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/1966

  -  Circolare 29/09/1966, n° 88

  -  DM TRASP. E AV. CIV.  23/02/1971

 

PROCEDURE - ASSOGGETTABILITÀ  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

05/09/2014

NOTA 05/09/14, n° 10694

D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell’Allegato I.

Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti. (Inerente: 1. Cosa intendere per “luoghi di concentrazione di persone” nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.3 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 2. Quali fabbricati escludere nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.1 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 3. Quali procedimenti adottare in caso di modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi. N.d.R.)

  

NORME SPECIFICHE  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

12/07/1966

DM TRASP. E AV. CIV. 12/07/66

Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo.

29/09/1966

Circolare 29/09/66, n° 88

Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di raccordo.

23/02/1971

DM TRASP. E AV. CIV.  23/02/71

Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (Abrogato e sostituito dal DM 04/04/2014. N.d.R.)

24/11/1984

DM 24/11/84

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (Del presente decreto, a seguito dell’emanazione dei DD.MM. 16 e 17 aprile 2008 - S.O. n. 115 alla G.U. del 08/05/08,  n. 107 -, rimangono in vigore: la Sez. 2a - Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar - della Parte Prima, per l’aspetto relativo agli impianti di trasporto; la Parte Seconda - Deposito di accumulo di gas naturale -; la Parte Quarta, tranne che per l’aspetto relativo agli impianti di trasporto; e l’allegato aggiunto dal DM 21/12/91 inerente le operazioni di carico e scarico dei “veicoli-cisterna”. N.d.R.)

22/05/1989

DM 22/05/89

Abrogazione del terzo comma del punto 3.1.6 della sezione 3ª dell’allegato  al decreto ministeriale 24 novembre 1984, concernente: “Norme  di  sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo  e  l’utilizzazione  del  gas  naturale  con  densità  non superiore a 0,8”.

27/11/1989

DM 27/11/89

Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il  trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale   con  densità  non  superiore  a  0,8  di  cui  al  decreto ministeriale 24 novembre 1984.

21/12/1991

DM 21/12/91

Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: “Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas.

19/05/1998

CHIARIMENTO 19/05/98, n° P852/4105 sott. 34

Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar. (Inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei tratti di rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar, posti fuori dai centri abitati. N.d.R.)

25/01/1999

CHIARIMENTO 25/01/99, n° P79/4105 sott. 34

Rete di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio inferiore a 5 bar - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

31/05/1999

CHIARIMENTO 31/05/99, n° P643/4105 sott. 92/A

D.M. 24 novembre 1984 e sua integrazione con D.M. 21 dicembre l 991 - Utilizzo di carri-bombolai e carri-cisterna per l’alimentazione di utenze civili e/o industriali non collegate a metanodotto. -

16/11/1999

 

DM 16/11/99

 

Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8”.

13/03/2000

CHIARIMENTO 13/03/00, n° P126/4105 sott. 51

Reti di trasporto e distribuzione di gas metano - Dotazione di attrezzature portatili di estinzione incendi. -

13/03/2000

CHIARIMENTO 13/03/00, n° P128/4105 sott. 51

D.M. 24 novembre 1984 - Installazione volontaria di impianti automatici dì spegnimento - Quesito.-

04/06/2001

Lettera Circolare 04/06/01, n° P724/4105 sott. 92/A

Linee guida per la concessione di deroghe alle disposizioni del D.M. 24 novembre 1984, in caso di alimentazione di utenze tramite carro bombolaio non alloggiato in apposito box.

16/04/2008

DM 16/04/08

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e  sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

17/04/2008

DM 17/04/08

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e  sorveglianza  delle  opere  e  degli  impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

04/04/2014

DM 04/04/2014

Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

05/09/2014

NOTA 05/09/14, n° 10694

D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell’Allegato I.

Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti. (Inerente: 1. Cosa intendere per “luoghi di concentrazione di persone” nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.3 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 2. Quali fabbricati escludere nel calcolo delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5.1 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008; 3. Quali procedimenti adottare in caso di modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi. N.d.R.)