ATTIVITÀ 5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:

 

Fino a 10 m3

Oltre i 10 m3

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

5

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche i recipienti mobili; fissa un unico valore per i vari tipi di stoccaggio dei gas e precisa che la capacità alla quale fare riferimento è quella geometrica.

 

Le misure di sicurezza riguardo l’ossigeno liquido sono riportate nella Circolare ministeriale 15/10/64 n. 99 alla quale ha seguito un chiarimento con la  Lettera Circolare del 21/03/79.

Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in queste situazioni, le misure di prevenzione incendi devono essere desunte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, valutando, comunque, le caratteristiche del gas interessato rispetto all’ossigeno quale la densità relativa rispetto all’aria,  la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze.



Argomenti

Normativa principale

  -  Norme specifiche

  -  Circolare 15/10/1964, n° 99

 

 

NORME SPECIFICHE 

 

DATA

NORMA

ARGOMENTO

15/10/1964

Circolare 15/10/64, n° 99

Contenitori di ossigeno liquido.  Tank ed evaporatori freddi per uso industriale

21/03/1979

Lettera Circolare 21/03/79, n° 6735/4158

Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 - Chiarimenti. (Sull’applicabilità della C. 99/64 anche nelle industrie di produzione e depositi. N.d.R.)

17/07/2003

CHIARIMENTO 17/07/03, n° P494/4158 sott. 1

Serbatoi di ossigeno liquido (Relativo alla corretta interpretazione delle distanze di sicurezza,  N.d.R.)

27/09/2004

CHIARIMENTO 27/09/04, n° P1224/4158

Chiarimenti Circolare n° 99 del 15 ottobre 1964. (Relativo alla corretta interpretazione delle distanze di sicurezza,  N.d.R.)

11/10/2006

CHIARIMENTO 11/10/06, n° P657-P490/4158 sott. 1

Studio legale XXXXX – Quesito sulle distanze indicate nella circolare n. 99 del 15 ottobre 1964.