ATTIVITÀ 5
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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5 |
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3: |
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Fino a 10 m3 |
Oltre i 10 m3 |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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5 |
Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche i recipienti mobili; fissa un unico valore per i vari tipi di stoccaggio dei gas e precisa che la capacità alla quale fare riferimento è quella geometrica. |
Le misure di sicurezza riguardo l’ossigeno liquido sono riportate nella Circolare ministeriale 15/10/64 n. 99 alla quale ha seguito un chiarimento con la Lettera Circolare del 21/03/79.
Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in queste situazioni, le misure di prevenzione incendi devono essere desunte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, valutando, comunque, le caratteristiche del gas interessato rispetto all’ossigeno quale la densità relativa rispetto all’aria, la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze.
Argomenti |
Normativa principale |
- Norme specifiche |
NORME SPECIFICHE
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
15/10/1964 |
Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale |
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21/03/1979 |
Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 - Chiarimenti. (Sull’applicabilità della C. 99/64 anche nelle industrie di produzione e depositi. N.d.R.) |
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17/07/2003 |
Serbatoi di ossigeno liquido (Relativo alla corretta interpretazione delle distanze di sicurezza, N.d.R.) |
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27/09/2004 |
Chiarimenti Circolare n° 99 del 15 ottobre 1964. (Relativo alla corretta interpretazione delle distanze di sicurezza, N.d.R.) |
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11/10/2006 |
Studio legale XXXXX – Quesito sulle distanze indicate nella circolare n. 99 del 15 ottobre 1964. |