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ATTIVITÀ 4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3 

 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

 

 

 

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:

 

Fino a 2 m3

Oltre i 2 m3

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3

- Depositi di GPL fino a 5 m3

- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3

- Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3

- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3

- Depositi di GPL oltre i 13m3

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

4

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:

- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

Principali differenze fra le attività di equiparazione

Non vi sono sostanziali differenze tranne la precisazione, nella nuova attività, di gas infiammabili anziché combustibili.

  

La legge 2 febbraio 1973 n° 7 contiene le regole  per  l’esercizio  delle  stazioni  di  riempimento  e  per  la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.

Le misure di prevenzione incendi per il metano compresso sono riportate nella Sezione 2a, depositi di accumulo in serbatoi, della Parte Seconda del DM 24/11/84.

Per il GPL si deve fare riferimento al DM 14/05/2004 (per depositi di capacità fino a 13 m3) che ha sostituito il DM 31/03/84 (più volte modificato ed integrato e valido per capacità fino a 5 m3); per valori superiori vige il DM 13/10/94.

Il DPR 12 aprile 2006, n. 214 inaugura un procedimento semplificato per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, per depositi di GPL fino a 5 m3,  consentendo che l’utente presenti la sola richiesta per il rilascio dello stesso, completa di documentazione, eliminando la fase procedimentale del parere di conformità.

Tale DPR è stato abrogato dal DPR 151/2011 e la procedura semplificata, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 dello stesso DPR, è regolata dall’art. 11 del DPR medesimo.

Vale la pena ricordare che le certificazioni per i serbatoi di GPL fino a 5 m3, nel procedimento semplificato, e fino a 13 m3, in quello classico, hanno modulistica diversa.

Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n° 32 prevede l’obbligo della verifica annuale di manutenzione dei serbatoi con rilascio di certificazione obbligatoria.

Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in queste situazioni, le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, valutando, comunque, le caratteristiche del gas interessato rispetto al metano o al GPL quale la densità relativa rispetto all’aria, le modalità di stoccaggio, il potere calorifico, la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze.

Per i grossi serbatoi fuori terra contenenti metano ci si può avvalere della circolare del 05/11/64  n° 106.

  

 

Argomenti

Normativa principale

  -  Aspetti Comuni;

  -  Att. 4a): Gas infiammabili compressi

  -  Att. 4b): Gas infiammabili disciolti o liquefatti

     -  Procedure

     -  Norme specifiche

  -  DM 14/05/2004: serbatoi fissi di gpl fino a 13 m3

  -  DM 24/11/1984  per le (Sez. 2a della Parte Seconda; ancora in vigore): serbatoi fissi di gas naturale compresso

  -  DM 13/10/1994: serbatoi fissi di gpl superiori a 13 m3

  -  Circolare 05/11/1964, n° 106

  -  NOTA 18/05/2015 n° 5870: serbatoi criogenici GNL

  - DM 03/02/2016: Depositi di gas naturale e biogas

 

 

ASPETTI COMUNI 

 

DATA

NORMA

ARGOMENTO

31/07/2001

CHIARIMENTO 31/07/01, n° P783/4105 sott. 34

Impianto e deposito di odorizzante per gas. (Relativo alle caratteristiche della sua ubicazione ed all’assoggetamento ai controlli di PI. N.d.R.)

23/04/2014

CHIARIMENTO 23/04/14, n° 5289

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche. (Relativamente alla presenza di ammoniaca anidra negli impianti frigoriferi. N.d.R.)