Con l’emanazione del DPR 151/2011 sono avvenuti diversi cambiamenti alla preesistente procedura.

Tale DPR, nel doversi raccordare con quanto previsto dal DPR 160/2011, relativo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per le attività produttive,  ha previsto tre categorie, la A, la B e la C, per le 80 attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

In pratica, le attività in  categoria A, non necessitano di parere di conformità preventivo, ma, ad opera realizzata, il titolare può depositare la SCIA, completa delle documentazioni previste, e, ad avvenuta ricezione del deposito, può esercire l’attività sotto la sua diretta responsabilità.

Il Comando VV.F. ha poi un periodo di tempo per effettuare il sopralluogo di verifica.

Le attività in categorie B e C, invece, devono acquisire la valutazione del progetto e, successivamente alla realizzazione delle opere, depositare la SCIA completa della documentazione di rito. Il Comando effettuarà dei sopralluoghi a seguito dei quali, per la categoria B, è previsto, se richiesto dal titolare e in caso di esito positivo, la trasmissione del verbale di sopralluogo, mentre per la categoria C, in caso di esitio positivo, il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).

La durata del CPI, precedentemente di 3, 6 anni o una tantum, è stata portata a 5 o 10 anni. Alla scadenza di tali termini deve essere prodotta, da parte del titolare, una attestazione di rinnovo periodico dichiarante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, accompagnata da asseverazione attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi redatta da tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8/3/2006 n.139 (ex legge 818/84).

Eventuali modifiche, che comportino aggravio di rischio, esigono la ripetizione dell’iter procedurale.

Viene introdotta anche la possibilità di deroga per le attività, provviste di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I del DPR 151/2011.

Il DPR 151/2011 snellisce il procedimento autorizzativo in quanto prevede delle semplificazioni; di esse le maggiori sono:

  • la possibilità, per le attività in categoria A, di non richiedere la valutazione progetto (ex parere di conformità) ma solo la SCIA (ex richiesta di sopralluogo)
  • la possibilità, in caso di modifiche sostanziali ma senza aggravio di rischio, di non richiedere la valutazione progetto ma di depositare solo la SCIA.

In attesa dell’emanazione di un DM, che regolamentasse, nello specifico, il procedimento, sono state diffuse la lettera circolare 6 ottobre 2011 n. 13061, che ha fornito le prime linee guida ed ha riportato una modulistica temporanea, e la lettera circolare prot. n. 13722 del 21 ottobre 2011, che fa delle precisazioni sulla precedente lettera circolare e produce una modulistica per i depositi di GPL.

Il DM atteso, pubblicato nella G.U. n° 201 del 29 agosto 2012, è il DM 7 agosto 2012, che ha abroga quasi completamente il DM 4 maggio 1998 e lo ha sostituito.

Tale DM oltre a dettagliare gli argomenti fissati dal DPR 151/2011, introduce un'ulteriore semplificazione definita "modifica non sostanziale" per la quale non è necessario il parere preventivo ne il deposito della SCIA ma soltanto una comunicazione in sede di attestazione di rinnovo periodico.

Nell'allegato IV del DM 7/8/2012 sono indicate le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (per le quali è necessario ripresentare la richiesta di valutazione progetto o la SCIA a secondo che le stesse siano considerate, rispettivamente, con aggravio di rischio o senza aggravio di rischio). Le modifiche che non rientrano nei casi indicati nell'allegato sono da considerare non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, è prevista solo la comunicazione, al Comando VV.F., all’atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

È importate notare, come detto, che il  DPR 151/2011 dà attuazione  all’art. 20 del D. Lgs 139/06 in merito alla sanzionabilità penale, per l’omessa richiesta di rilascio o di rinnovo del CPI, del titolare  di  una  delle attività soggette  al  rilascio del certificato di prevenzione incendi.