Un aspetto importante per il deposito della SCIA è la produzione della documentazione atta alla dimostrazione del rispetto degli impianti, delle strutture e dei materiali di rivestimento e di arredo, alle norme di buona tecnica o alle caratteristiche richieste di resistenza o di reazione al fuoco.

I contenuti della documentazione sono riportatati nell’allegato II al DM 07/08/2012. Per gli impianti, in ambito civile che industriale, si deve far riferimento al DM 22 gennaio 2008 n° 37  e non più alla legge 5 marzo 1990, n° 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ne al DPR 6 dicembre 1991, n° 447, che sono stati sostanzialmente sostituiti dal citato DM 37/08.

Il campo di applicazione del DM 37/08 è quello degli impianti di edifici a qualsiasi destinazione, diversamente dalla L. 46/90 relativa ai soli edifici civili, per cui si è proceduto ad un adeguamento della modulistica di prevenzione incendi, elaborata a seguito dell’emanazione del D.M. 4 maggio 1998.

Per effetto della “direttiva prodotti da costruzione”, 89/106CEE, recepita col DPR 21 aprile 1993 n. 246, nel 2005 sono stati pubblicati due decreti che:
  • definiscono quali debbano essere le classi  di  reazione  al  fuoco,  per  i  prodotti  da costruzione, da impiegarsi  nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio (DM 10/03/05);
  • i requisiti di reazione al fuoco che devono avere i prodotti da costruzione installati in  attività  disciplinate  da  specifiche  disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo (DM 15/03/05).

Anche gli estintori portatili  hanno avuto un riesame che ne ridefinisce le norme  tecniche  e procedurali per la classificazione ed omologazione.

Analoga situazione si è avuta per le porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio, per quanto riguarda l’installazione  e la manutenzione dei dispositivi  per la loro apertura.

La produzione della documentazione riveste un aspetto delicato, soprattutto con l’istituzione della SCIA, in quanto non sempre i progettisti e gli installatori sono a conoscenza di come essa debba essere compilata. Per tale motivo sono state diffuse, da ultimo nel 2008, delle circolari esplicative dove sono stati allegati dei modelli, predisposti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulle varie tipologie di impianti, strutture e materiali.

La modulistica specifica di prevenzione incendi da utilizzare è quella del DD 31/10/12, n° 200 allegato alla NOTA 31/10/12, n° 13552modificata dal DD  10/04/2014 n. 252, allegato alla Nota 11/04/2014, n. 4849, presente anche nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it all'indirizzo  http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737