ATTIVITÀ 28
Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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28 |
Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
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Tutti |
Equiparzione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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36 |
Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione Non vi è una sostanziale differenza fra le due attività. |
Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali il DM 10/03/98, o, in alternativa, quelle riportate nel DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
PROCEDURE
DATA |
NORMA |
ARGOMENTO |
11/12/1985 |
Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 4 relativo al chiarimento della composizione dell’impianto di essiccazione. N.d.R. ) |
NORME APPLICABILI
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI |
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI |
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NORMA |
ARGOMENTO |
- DM 03/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. |
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. |
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Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. |
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Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. |
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Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. |
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Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. |
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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |
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Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. |
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Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |